Condizioni generali
Gli accordi tra lei e la cooperativa: che cosa facciamo noi, che cosa fa lei, come circola il denaro e che cosa succede se qualcosa va storto. Versione 2.0, in vigore dal 15 settembre 2026.
1. Definizioni e ambito di applicazione
Cooperativa: Unima Cooperatie U.A., con sede nei Paesi Bassi, di seguito anche UNIMA. Socio: un'impresa che, dopo l'ammissione, ha stipulato un contratto di adesione con la cooperativa. Richiedente: un'impresa che ha richiesto l'ammissione o che si trova nel periodo di conoscenza reciproca. Fornitore: la parte che offre in vendita un'unità. Acquirente: la parte che acquisisce un'unità. Unità: un veicolo, un'imbarcazione, una macchina, un rimorchio o un componente commercializzato tramite la rete. Transazione: un contratto interamente concluso: pagato, spedito, ricevuto e privo di controversie pendenti. Conto di deposito a garanzia: il conto separato sul quale vengono trattenuti i prezzi di acquisto fino a che non siano soddisfatte le condizioni per il pagamento.
Le presenti condizioni si applicano a ogni domanda, a ogni adesione e a ogni transazione che si realizza tramite la cooperativa, nonché all'uso del sito web e del marchio di qualità. Le condizioni di acquisto o di vendita di un socio sono espressamente respinte, salvo che la cooperativa le abbia accettate per iscritto.
Ove le presenti condizioni siano disponibili in più lingue, in caso di divergenze interpretative prevale il testo olandese.
2. Il ruolo della cooperativa
La cooperativa mette in contatto fornitore e acquirente e accompagna la transazione. Si occupa in tale ambito della verifica di entrambe le parti, dell'ispezione dell'unità, dei documenti di esportazione e di trasporto, dei pagamenti tramite un conto di deposito a garanzia e del coordinamento del trasporto fino al porto concordato.
Il contratto di compravendita si perfeziona tra fornitore e acquirente. La cooperativa non ne è parte. Non acquista per conto proprio, non detiene scorte e non applica alcun margine sul prezzo di acquisto; le sue entrate sono costituite da quota associativa, commissione di servizio, quota di inserzione e commissione, come indicato nella pagina dei prezzi.
3. Che cosa non è la cooperativa
La cooperativa non è un commerciante, non è un intermediario commerciale e non è una casa d'aste. Non è una banca, non è un prestatore di servizi di pagamento ai sensi della legge olandese sulla vigilanza finanziaria e non è un assicuratore. Non fornisce alcuna garanzia sull'unità, né credito, né garanzia di pagamento.
La cooperativa non fornisce consulenza fiscale, legale o doganale. Le informazioni sulle regole di importazione, sui requisiti di ispezione o sui limiti di età in un paese di destinazione sono fornite secondo le migliori conoscenze, ma non costituiscono consulenza; resta l'acquirente responsabile dell'ammissibilità dell'unità in quel paese.
4. Domanda e verifica
L'ammissione si richiede tramite il sito web. Il richiedente fornisce almeno la denominazione statutaria, il numero di iscrizione nel registro delle imprese del paese di sede, l'indirizzo della sede, l'identità dell'amministratore o del soggetto con potere di firma, e un indirizzo e-mail e un numero di telefono aziendali intestati all'impresa.
La cooperativa verifica l'iscrizione, controlla l'identità del soggetto con potere di firma e consulta gli elenchi di sanzioni e segnalazioni. Può richiedere documenti integrativi, tra cui una visura recente, una dichiarazione bancaria o referenze di precedenti partner commerciali.
La cooperativa può respingere una domanda senza indicarne i motivi. Da una domanda non derivano diritti e una domanda di per sé non dà accesso all'offerta.
5. Il periodo di conoscenza reciproca
Il richiedente che supera la verifica viene ammesso a un periodo di conoscenza reciproca della durata massima di tre transazioni concluse. In tale periodo si applica una tariffa maggiorata, non sussiste alcun diritto al marchio di qualità, non c'è priorità in caso di offerta scarsa e i profili di ricerca non sono disponibili.
Conta solo una transazione interamente conclusa. Una transazione interrotta non conta, ma viene comunque registrata nel fascicolo. Il fascicolo decade dopo dodici mesi senza alcuna transazione conclusa.
Dopo la terza transazione il periodo di conoscenza reciproca termina. Senza adesione non è possibile una quarta transazione. Chi viene respinto in occasione di tale valutazione può presentare una nuova domanda una sola volta, dopo dodici mesi.
6. Ammissione e adesione
L'ammissione consegue a tre transazioni concluse, unitamente a una valutazione media pari o superiore a 4,0 e a un controllo valido del registro delle imprese. L'adesione è a tempo indeterminato ed è disdicibile mensilmente con effetto dalla fine del periodo di contribuzione in corso, salvo diverso accordo scritto.
Dalla quarta all'ottava transazione conclusa l'adesione è condizionata. Se in tale periodo la valutazione media scende sotto 3,7, l'adesione termina, il diritto al marchio di qualità decade e la quota associativa versata in anticipo viene rimborsata pro rata.
L'adesione è personale e non trasferibile. Fascicolo, valutazioni e marchio di qualità sono legati al numero di iscrizione nel registro delle imprese e agli amministratori; una nuova persona giuridica con gli stessi amministratori prosegue il fascicolo esistente.
7. Quota associativa, commissione di servizio e commissione
Le tariffe in vigore sono riportate nella pagina dei prezzi e fanno parte delle presenti condizioni. La quota associativa è dovuta mensilmente in via anticipata. La commissione di servizio, la quota di inserzione e la commissione sono dovute per ogni transazione e vengono trattenute in sede di conteggio oppure fatturate.
Entrambi i lati di una transazione pagano per il proprio servizio. La cooperativa lo rende trasparente: il fatto che l'acquirente paghi una commissione non incide sulla quota di inserzione del fornitore e viceversa.
Tutti gli importi si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto e delle spese bancarie, salvo diversa indicazione. Il pagamento avviene senza compensazione né sospensione. In caso di ritardo nel pagamento sono dovuti gli interessi di mora commerciali di legge, maggiorati delle spese di recupero stragiudiziali.
8. Il marchio di qualità
Con l'ammissione il socio acquisisce il diritto di esporre il marchio di qualità UNIMA Verified Supplier o UNIMA Verified Buyer, con il relativo certificato numerato e il bollo dell'anno. Il diritto segue l'adesione e cessa di diritto al termine della stessa.
L'ampiezza dell'uso consentito segue il livello dell'adesione ed è specificata nelle condizioni d'uso del marchio di qualità. Il marchio non può essere modificato o riprodotto, né utilizzato in modo da far intendere che la cooperativa garantisca per una singola unità o transazione.
Il diritto decade in caso di valutazione media inferiore a 3,5, di controversia decisa a sfavore del socio, di dichiarazioni dimostrabilmente inesatte, di uso di una valutazione come mezzo di pressione e di mancato pagamento. Dopo la decadenza il socio rimuove il marchio entro trenta giorni da tutte le proprie comunicazioni.
9. Offerta e dati dell'oggetto
Il fornitore indica per ogni unità la categoria, la marca, il tipo, l'anno di costruzione, il numero di telaio o di serie, il chilometraggio o le ore di lavoro con la data di lettura, un'indicazione dei difetti noti, i documenti presenti e foto recenti. Garantisce che tali dati siano corretti e completi.
L'offerta sul sito web è un invito a trattare e non una proposta in senso giuridico. Errori manifesti di scrittura o di calcolo non vincolano né la cooperativa né il fornitore.
L'identità del fornitore non viene resa pubblica. Viene comunicata all'acquirente nel momento in cui si perfeziona il contratto di compravendita, nella misura necessaria all'esecuzione.
10. Perfezionamento della compravendita
Un contratto di compravendita si perfeziona quando l'acquirente accetta per iscritto un'unità e la cooperativa conferma tale accettazione. La conferma indica l'unità, il prezzo di acquisto, la valuta, la condizione di consegna, il porto di esportazione e il termine ultimo di pagamento.
Una prenotazione conferisce all'acquirente, per il periodo indicato nella pagina dei prezzi, un diritto esclusivo di accettare. Se tale termine scade senza pagamento, la prenotazione decade di diritto e l'unità torna disponibile.
11. Pagamento e somme di terzi
L'acquirente paga in anticipo il prezzo di acquisto, le commissioni e i costi di trasporto sul conto di deposito a garanzia. Senza l'accredito integrale l'unità non viene liberata, né caricata, né spedita.
La cooperativa tiene l'importo separato dal proprio patrimonio e paga il fornitore dopo che l'unità è stata caricata e i documenti di trasporto sono stati emessi, nel rispetto del termine di pagamento applicabile al livello di adesione.
In caso di reclamo fondato sull'unità, la cooperativa può sospendere il pagamento fino al termine della procedura di reclamo. Le differenze di cambio e le spese bancarie sono a carico della parte che le causa. Il pagamento è accettato esclusivamente da un conto bancario intestato al socio stesso.
12. Ispezione e certificato dell'oggetto
La cooperativa fa ispezionare l'unità prima della spedizione e registra l'esito in un certificato dell'oggetto numerato. Esso indica l'unità, le letture rilevate con la relativa data, i documenti presenti, la data dell'ispezione, la valutazione del fornitore e il porto di esportazione, ed è valido novanta giorni.
L'ispezione è un controllo visivo e documentale riferito al momento in cui viene effettuata. Non è una garanzia tecnica, non è una perizia di stima e non è una pronuncia sulla vita utile residua. I difetti che con un controllo di tale natura non sono ragionevolmente accertabili non vi rientrano.
13. Documenti e formalità di esportazione
La cooperativa cura la dichiarazione doganale di esportazione, il certificato di esportazione, il documento di trasporto e gli altri atti necessari all'esportazione dal paese di spedizione. A tal fine il fornitore consegna tempestivamente i documenti originali di proprietà e di immatricolazione e garantisce che l'unità sia libera da pignoramenti, diritti di pegno e finanziamenti in essere.
Le formalità di importazione nel paese di destinazione sono a spese e a rischio dell'acquirente, compresi dazi all'importazione, accise, ispezioni preventive, limiti di età e requisiti sulle emissioni. La cooperativa può prestare assistenza, ma non assume alcuna responsabilità per l'esito.
14. Trasporto, consegna e rischio
Salvo diverso accordo scritto, la consegna avviene FOB porto di esportazione secondo gli Incoterms 2020. Il rischio passa all'acquirente nel momento in cui l'unità è portata a bordo nel porto di esportazione.
I tempi di navigazione e di arrivo indicati sono orientativi e mai perentori. Un ritardo dovuto al vettore, alle autorità portuali, alla dogana o alle condizioni meteorologiche non dà diritto a risoluzione, riduzione o risarcimento.
L'acquirente ispeziona senza indugio l'unità all'arrivo e segnala per iscritto le difformità visibili entro sette giorni di calendario dallo scarico, con foto e il documento di scarico. Trascorso tale termine l'unità si considera ricevuta conforme al contratto.
15. Trasferimento della proprietà
La proprietà passa all'acquirente nel momento in cui il prezzo di acquisto è integralmente accreditato sul conto di deposito a garanzia e l'unità è stata dichiarata per l'esportazione. Fino a quel momento l'unità resta di proprietà del fornitore.
16. Obblighi del fornitore
Il fornitore mantiene l'unità disponibile finché è inserita nell'offerta, segnala senza indugio una vendita al di fuori della rete e consegna l'unità nello stato in cui è stata ispezionata. Non è consentito rimuovere, scambiare o sostituire componenti dopo l'ispezione.
Il fornitore non manipola le letture del contachilometri, non tace precedenti sinistri o annotazioni di stato, e segnala se un'unità è stata in precedenza dichiarata perdita totale, è stata oggetto di richiamo o presenta una struttura modificata.
Se un'unità inserita nell'offerta viene venduta altrove a un acquirente entrato in contatto con il fornitore tramite la cooperativa, la quota di inserzione è comunque dovuta.
17. Obblighi dell'acquirente
L'acquirente paga in anticipo e per intero, si attiene alla specifica confermata e non rinegozia dopo l'accettazione. Provvede affinché il lato ricevente sia organizzato: un consignee valido, uno spedizioniere doganale e i mezzi per scaricare e sdoganare l'unità all'arrivo.
Finché l'identità del fornitore non è stata comunicata, l'acquirente si rivolge per le domande sull'unità alla cooperativa e non direttamente al fornitore.
L'acquirente manleva la cooperativa da pretese dei propri clienti derivanti dalla rivendita dell'unità.
18. Valutazioni
Dopo ogni transazione conclusa le due parti si valutano reciprocamente entro quattordici giorni su quattro criteri fissi. Le valutazioni diventano visibili solo quando entrambe sono state inviate oppure è scaduto il termine, e successivamente non sono più modificabili.
I punteggi sono visibili all'interno della rete, i testi esplicativi no: questi vanno esclusivamente alla cooperativa e ritornano alla parte valutata in forma sintetica e non riconducibile. Una media viene mostrata solo a partire da tre valutazioni, sempre con l'indicazione del numero e della finestra di ventiquattro mesi sulla quale è calcolata.
Annunciare o usare una valutazione come mezzo di pressione in una transazione in corso è motivo di cessazione immediata dell'adesione.
19. Annullamento e transazioni interrotte
Dopo la conferma della compravendita l'annullamento da parte dell'acquirente è possibile solo con il consenso del fornitore. I costi già sostenuti per ispezione, documenti, deposito e trasporto restano dovuti; la commissione di servizio non viene rimborsata.
Se il fornitore ritira un'unità dopo la conferma, il prezzo di acquisto viene rimborsato all'acquirente senza indugio e per intero e il fornitore deve alla cooperativa i costi effettivamente sostenuti e la commissione perduta.
Se il pagamento non perviene entro il termine confermato, la compravendita decade di diritto, senza che sia necessaria una costituzione in mora.
20. Responsabilità
La cooperativa non è responsabile dell'adempimento del contratto di compravendita da parte del fornitore o dell'acquirente, dello stato tecnico o della vita utile residua di un'unità, delle azioni di vettori, spedizionieri, porti o autorità, né dell'ammissibilità di un'unità nel paese di destinazione.
La responsabilità della cooperativa è in ogni caso limitata all'importo delle commissioni da essa percepite per la transazione interessata, con un massimo di diecimila euro per evento e venticinquemila euro per anno solare, e all'importo che il suo assicuratore corrisponde nel caso concreto.
È esclusa la responsabilità per danni indiretti, mancato guadagno, danni da fermo, mancati risparmi e danni reputazionali. Tali limitazioni non si applicano in caso di dolo o colpa cosciente della cooperativa stessa.
Ogni pretesa decade se non è comunicata per iscritto alla cooperativa entro dodici mesi dal suo sorgere.
21. Forza maggiore
Per forza maggiore si intendono in ogni caso: guerra, disordini, sciopero, blocco portuale, attacco informatico, interruzione delle reti di pagamento o di comunicazione, epidemia, condizioni meteorologiche estreme, provvedimenti delle autorità, chiusura di un corridoio o di un porto e la mancata concessione di autorizzazioni.
Se la forza maggiore si protrae per più di novanta giorni, ciascuna delle due parti può risolvere la transazione senza obbligo di risarcimento, dopodiché le somme sul conto di deposito a garanzia vengono restituite previa detrazione dei costi effettivamente sostenuti.
22. Sospensione e cessazione
La cooperativa può sospendere un socio in caso di ragionevole sospetto di dichiarazioni inesatte, di controversia in corso, di ritardo nei pagamenti o di segnalazione emersa dai controlli su sanzioni e riciclaggio. La sospensione blocca l'accesso all'offerta e la partecipazione a nuove transazioni, e lascia impregiudicati gli obblighi in corso.
L'adesione cessa con effetto immediato in caso di manipolazione del contachilometri, falsificazione di documenti, elusione della cooperativa in una mediazione in corso, occultamento consapevole di un difetto, uso del marchio di qualità dopo la revoca, e in caso di fallimento o di concordato preventivo.
Alla cessazione decadono il marchio di qualità, i certificati e l'accesso. La quota associativa già pagata per il periodo in corso non viene rimborsata, salvo il caso indicato all'articolo 6.
23. Reclami e controversie
Un reclamo si presenta per iscritto tramite la pagina dei reclami. La cooperativa conferma la ricezione entro due giorni lavorativi, svolge l'istruttoria entro dieci giorni lavorativi e decide entro quindici giorni lavorativi.
Durante la trattazione la cooperativa può trattenere le somme sul conto di deposito a garanzia. Le parti si impegnano a esperire questa procedura prima di sottoporre una controversia al giudice.
24. Riservatezza e anonimato
I soci mantengono riservati i dati sulle controparti, i prezzi, i margini e il contenuto dell'offerta e li usano esclusivamente per la propria transazione. L'offerta, gli elenchi e gli archivi di dati non possono essere condivisi, rivenduti o letti in modo automatizzato.
L'identità dei fornitori non viene resa pubblica. I tentativi di risalire a tale identità al di fuori della cooperativa o di proseguire una transazione al di fuori della rete comportano la cessazione dell'adesione e l'obbligo di corrispondere la commissione perduta.
25. Dati personali
La cooperativa tratta i dati personali come descritto nell'informativa sulla privacy, che fa parte delle presenti condizioni. I dati provenienti dalla verifica sono conservati per il tempo necessario all'adesione e all'obbligo legale di conservazione.
26. Sanzioni, controllo delle esportazioni e antiriciclaggio
I soci dichiarano di non agire in violazione delle misure sanzionatorie dell'Unione europea, delle Nazioni Unite, del Regno Unito o degli Stati Uniti, e di non agire per conto di un soggetto inserito in un elenco di sanzioni.
Il pagamento in contanti non è accettato e il pagamento da parte di terzi viene rifiutato. La cooperativa segnala le transazioni inusuali quando la legge lo prescrive e non è tenuta a informarne il socio.
Le unità con possibile impiego militare o a duplice uso non sono oggetto di intermediazione senza l'autorizzazione richiesta a tal fine.
27. Proprietà intellettuale
Il nome UNIMA, il logo, il marchio di qualità, i certificati, i testi, le foto e gli archivi di dati raccolti sul sito web appartengono alla cooperativa o ai suoi licenzianti. L'uso è consentito esclusivamente nell'ambito dell'adesione e nei limiti stabiliti dalle presenti condizioni.
Le foto e i dati forniti da un fornitore possono essere usati dalla cooperativa per l'inserimento nell'offerta, la certificazione e la promozione della rete. Il fornitore garantisce di averne il diritto.
28. Modifica delle condizioni
La cooperativa può modificare le presenti condizioni e le tariffe. Una modifica viene annunciata per e-mail almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore e pubblicata su questa pagina, con indicazione della data.
Il socio che non accetta una modifica può disdire l'adesione con effetto dalla data di entrata in vigore. A una transazione già confermata continua ad applicarsi la versione in vigore al momento della conferma.
29. Cessione, autonomia delle clausole e completezza
Un socio non può cedere i propri diritti e obblighi senza il consenso scritto della cooperativa. La cooperativa può cedere i propri diritti e obblighi a un successore.
Se una disposizione è nulla o annullabile, le restanti disposizioni restano in vigore e la disposizione interessata è sostituita da una disciplina valida che ne rispecchi il più possibile la finalità. Le presenti condizioni, la pagina dei prezzi, l'informativa sulla privacy, la disciplina dei reclami e le condizioni d'uso del marchio di qualità costituiscono insieme l'intero accordo.
30. Legge applicabile e foro competente
Alle presenti condizioni, all'adesione e a ogni contratto perfezionato tramite la cooperativa si applica il diritto olandese. È esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni.
Le controversie sono sottoposte al giudice competente nei Paesi Bassi, nel circondario in cui la cooperativa ha sede, fermo restando il diritto della cooperativa di citare un socio davanti al giudice del luogo in cui il socio ha sede.